Atti generali

Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.


    Provvedimenti Dirigenti

    11 Dic 2024

    Leggi

    11 Dic 2024

    Privacy, lettura ed eventuale riutilizzo dei dati

    11 Dic 2024

    Verbali di Consiglio 2023

    22 Gen 2024

    Verbali di Consiglio 2022

    31 Dic 2022

    Verbali di Consiglio 2021

    23 Dic 2021

    Verbali di Consiglio 2020

    1 Feb 2021

    Verbali di Consiglio 2019

    1 Feb 2021

    Verbali di Consiglio 2018

    1 Feb 2021

    Verbali di Consiglio 2017

    1 Feb 2021