Atti generali

Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Verbali di Consiglio 2024

11 Apr 2024

Verbali di Consiglio 2023

22 Gen 2024

Codice Deontologico Ingegneri

30 Nov 2023

Delibere di Consiglio

30 Nov 2023

Codice di Comportamento Dipendenti

30 Nov 2023

Circolari CNI

30 Nov 2023

Regolamenti

30 Nov 2023

Regolamenti sulla Formazione

30 Nov 2023

Riferimenti normativi su istituzione Ordine

30 Nov 2023

Codice Disciplinare dei Dipendenti

30 Nov 2023