Atti generali

Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.


    Verbali di Consiglio 2024

    12 Dic 2024

    Regolamenti sulla Formazione

    12 Dic 2024

    Codice Deontologico Ingegneri

    12 Dic 2024

    Verbali di Assemblee

    12 Dic 2024

    Codice di Comportamento Dipendenti

    12 Dic 2024

    Delibere di Consiglio

    12 Dic 2024

    Regolamenti

    12 Dic 2024

    Circolari CNI

    11 Dic 2024

    Riferimenti normativi su istituzione Ordine

    11 Dic 2024

    Codice Disciplinare dei Dipendenti

    11 Dic 2024