Atti generali

Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Verbali di Consiglio 2024

16 Mag 2024

Codice Deontologico Ingegneri

15 Mag 2024

Circolari CNI

15 Mag 2024

Codice di Comportamento Dipendenti

14 Mag 2024

Verbali di Assemblee

13 Mag 2024

Delibere di Consiglio

13 Mag 2024

Regolamenti

13 Mag 2024

Regolamenti sulla Formazione

13 Mag 2024

Riferimenti normativi su istituzione Ordine

13 Mag 2024

Codice Disciplinare dei Dipendenti

13 Mag 2024