Si trasmette il parere CNI 11/10/2023, reso in tema di impatto del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) sul settore delle competenze professionali della Categoria degli Ingegneri.
La tematica delle conseguenze derivanti dall’approvazione, a livello europeo, del Quadro nazionale delle qualificazioni e, a livello nazionale, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 gennaio 2018 (“Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13”) sul sistema delle competenze professionali è stata approfondita dal Consiglio Nazionale, per replicare a coloro che sostengono che l’EQF (European Qualification Framework) e il QNQ abbiano inciso sulla individuazione delle attività professionali che formano oggetto della Professione di Ingegnere.
Anticipandone i contenuti, si segnala che – a parere del Consiglio Nazionale, in base ai dati ed agli elementi a disposizione – la conclusione dell’indagine operata spinge nella direzione per cui il sistema delle competenze professionali dell’Ingegnere in generale, e dell’Ingegnere iunior in particolare, non è stato modificato per effetto della introduzione nell’ordinamento di tali normative, di derivazione sovranazionale.
Questo perché l’analisi della concreta disciplina mostra come il Quadro nazionale delle qualificazioni-QNQ e il successivo DM 8 gennaio 2018 mirano a comparare e raffrontare i titoli di studio e di formazione professionale italiani al quadro europeo, per favorirne la spendibilità delle diverse qualificazioni in ambito nazionale ed europeo, anche in funzione della mobilità geografica e professionale, oltre che a promuovere la valorizzazione personale e delle esperienze individuali, ma non ad alterare il quadro vigente in materia di competenze professionali, definito dalle legge professionale.
Sul piano giuridico-formale, inoltre, ragioni di ordine sistematico e di rispetto della gerarchia delle fonti del diritto ostano a che attraverso un semplice decreto ministeriale (quale, appunto, il Decreto Ministero del Lavoro datato 8 gennaio 2018) si possa pensare di cambiare l’assetto ordinamentale di una Professione.
La stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella delibera 5 aprile 2022 n. 181 (ivi allegata), ha sostenuto che il sopraggiungere del Decreto ministeriale 8 gennaio 2018 non ha modificato il perimetro delle attività consentite agli iscritti alla sezione A e alla sezione B dell’albo degli Ingegneri, ai sensi del DPR n. 328/2001.
Ne risulta confermato e comprovato che, per la Professione di Ingegnere, gli unici riferimenti normativi atti a delineare i settori di attività restano quelli costituiti, sul piano generale, dagli articoli 51 e 52 del RD 23 ottobre 1925 n. 2537 e dall’art. 46 del DPR 5 giugno 2001 n. 328.