CNI – Circ. 882: Modifica dell’articolo 20 del Codice deontologico 

Data:
27 Aprile 2022

Con la presente si informano gli Iscritti che, nella seduta del 23/03/2022, il Consiglio Nazionale ha deliberato una integrazione dell’articolo 20 del Codice deontologico degli Ingegneri italiani, finalizzata a definire l’illecito disciplinare, conseguente alla violazione delle prescrizioni di legge e regolamentari in materia elettorale.
Più precisamente, essa prevede l’introduzione, nel testo del predetto articolo, del comma 5, del seguente tenore:
«L’Ingegnere è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia elettorale, ivi incluse quelle delegate al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La violazione delle suddette disposizioni, laddove finalizzata ad anteporre interessi privati a quelli della categoria professionale e a compromettere, per l’effetto, la corretta composizione, il tempestivo insediamento o il regolare funzionamento degli organi di autogoverno della professione, configura un illecito disciplinare. Costituisce, in particolare, grave illecito disciplinare l’inosservanza, da parte dell’ingegnere che intenda candidarsi a ricoprire la carica di Consigliere territoriale dell’Ordine o di Consigliere nazionale, del limite di mandati elettorali consecutivi stabilito all’art.2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n.169 e dalla normativa vigente».

L’iniziativa è stata motivata dalla necessità di introdurre specifiche garanzie di osservanza della normativa elettorale da parte degli iscritti all’albo, allo scopo di prevenire la possibilità di contenzioso direttamente collegato al rinnovo degli organi di autogoverno e allo svolgimento delle operazioni elettorali, affidando ai Consigli di disciplina territoriali la verifica dell’inosservanza della normativa anzidetta dettata da un intento deliberatamente elusivo del trasgressore per finalità di tornaconto e/o vantaggio personale.

Circolare n. 882: Nuovo Codice deontologico, approvato nella seduta di Consiglio del 23/03/2022