CNI – Circ. n.845: Delibera ANAC n.31 del 26 gennaio 2022-interpretazione ed applicazione art.23, co. 4, D.Lgs. 50/2016 – livelli di progettazione – calcolo della base d’asta e compenso del progettista

Data:
23 Febbraio 2022

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 31, il ha confermato quanto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha sostenuto relativamente all’interpretazione dell’art. 23, co. 4, D.Lgs. 50/2016. L’autorità ha ribadito che “in caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d’asta, la stazione appaltante deve tenere
conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso”.
Si rammenti che l’art. 23, D.Lgs. 50/2016 – dopo aver suddiviso la progettazione in tre livelli – al comma quarto prevede che la stazione appaltante debba indicare le “[…] caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione.
È consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”.
Sul punto, l’Autorità aveva già avuto modo di fornire un’interpretazione con determinazione n. 9/2005 veniva rilevato come l’attività di progettazione costituisse – e a tutt’oggi costituisca – un processo tecnico-logico-descrittivo unitario, che si sviluppa senza soluzione di continuità. Quindi, che nonostante la previsione di tre livelli di progettazione distinti, il legislatore non abbia obbligatoriamente prescritto la redazione di altrettanti progetti, bensì un unico progetto che passi attraverso tre gradi di approfondimento.
Qualora la stazione appaltante ometta un livello, questo non venga soppresso ma lo unifichi al successivo. In sostanza, al progettista incaricato della progettazione esecutiva viene chiesto di predisporre in un’unica soluzione la progettazione completa, nel massimo livello di dettaglio.
Alla luce di quanto detto, in caso di omissione di un livello di progettazione, ai fini del calcolo del compenso e del corrispettivo da porre a base d’asta, “la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni che il professionista dovrebbe eseguire per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se propriamente riconducibili al livello di progettazione omesso”.
Il calcolo del compenso incide, ovviamente, sulla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.

Come evidenziato nella delibera ANAC n. 31/2022, “in caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d’asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto
dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso”.

Circolare CNI n. 845

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