Prot. N° 159/06
del 19/10/2006
Ai Sig.ri
Sindaci di tutti i Comuni della Provincia di Macerata- LORO SEDI
Ai
Responsabili del Servizio Edilizia/Urbanistica di tutti i Comuni della
Provincia
di Macerata-
LORO SEDI
Alla
Provincia di Macerata- MACERATA
Alla
Provincia di Macerata Settore Genio civile e Protezione civile –
MACERATA
AllEnte
Regionale per lAbitazione Pubblica della Provincia di – MACERATA
Alle
Comunità Montane della Provincia di Macerata- LORO SEDI
Alle Aziende
Sanitarie ASUR della Provincia di Macerata- LORO SEDI
Ad altri
Consorzi ed Enti locali – LORO SEDI
Ad altri
Ordini e Collegi professionali – LORO SEDI
A tutti gli
iscritti allAlbo professionale – LORO INDIRIZZI
OGGETTO: Osservazioni e considerazioni sulla inderogabilità dei
minimi della tariffa ingegneri e architetti dopo il decreto Bersani
convertito in legge n. 248 del 4 Agosto 2006
Si fa seguito alla nota n. 124/06 del
25.07.2006 con cui questo Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Macerata, aveva comunicato agli iscritti ed a tutte le Pubbliche
Amministrazioni della nostra provincia, lo stato di agitazione della
categoria, indetto dal C.N.I., in segno di protesta al Decreto Legge
04.07.2006 n° 223 (Bersani). Tutto ciò al fine di richiamare
lattenzione e fare chiarezza sulle argomentazioni riportate in merito a
presunte distorsioni del principio della libera concorrenza e della
competitività.
Durante il recente 51° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri
dItalia, tenutosi a Treviso dal 5 all8 settembre a titolo Ingegno
creativo e concorrenza, numerosi politici di diversi schieramenti si
sono succeduti sul palco dei relatori: alcuni hanno formulato la loro
solidarietà, altri il loro rammarico per la mancata concertazione tra
governo e categorie interessate, altri ancora hanno promesso di ricevere
ed ascoltare i nostri rappresentanti durante la stesura delle nuove
leggi sugli appalti, sulla riforma delle professioni intellettuali e
comunque di adoperarsi per interventi correttivi alla nuova legge.
LOnorevole Pierluigi Mantini, responsabile per le professioni della
Margherita, ci ha assicurato che i minimi tariffari restano ancora
inderogabili in quanto stabiliti dalla Legge Speciale dello Stato
Codice degli Appalti Dlgs 163/06, con valenza superiore rispetto ad
una Legge Ordinaria quale la 248/06.
A conferma del nostro convincimento
alleghiamo, per opportuna conoscenza, le osservazioni del Consiglio
Nazionale Ingegneri sulla abrogazione della obbligatorietà di tariffe
fisse o minime nel settore degli appalti pubblici e nel settore privato.
In particolare dalla lettura del documento
si evince, tra le altre cose:
Nel settore degli appalti pubblici:
1.
i corrispettivi delle prestazioni di ingegneria, richiamate
nell’art. 92 del d.lgs. 163/06, non possono essere posti in deroga ai
corrispettivi minimi, atteso il carattere speciale della disciplina in
materia di contratti pubblici (D.Lgs.12/04/06n.163 Codice degli
Appalti), in quanto tale e, pertanto, sottratta allabrogazione
prevista dal Decreto "Bersani";
-
i contratti stipulati con
corrispettivi inferiori ai minimi sono affetti da nullità, che ha
carattere parziale ed è sottoposta al meccanismo della sostituzione
automatica delle clausole nulle. Di conseguenza, il patto posto in
deroga verrebbe sostituito dal corrispondete corrispettivo minimo
previsto dalla tabella;
-
attualmente continua a trovare
applicazione la tabella prevista dal D.M.. 4 aprile 2001;
-
le stazioni appaltanti, chiamate ad
affidare gli incarichi di ingegneria contemplati dall’art. 90 del
D.Lgs. 163/06, dovranno porre a base della procedura per
l’affidamento i corrispettivi individuati dalla tabella di cui
sopra, con l’avvertenza che il corrispettivo risultante
dall’eventuale ribasso non dovrà essere inferiore ai minimi, salvo
il disposto dell’art. 4, comma 12bis della legge 26 Aprile 1989, n.
155 che consente, per i soggetti aggiudicatori in esso indicati, il
ribasso del 20 per cento rispetto ai minimi;
-
le stazioni appaltanti per le
prestazioni professionali diverse da quelle indicate dal citato
articolo 90, ed i soggetti aggiudicatori non tenuti all’applicazione
degli artt. 90 e ss. applicheranno l’art. 2 comma 2 del d. l. 223/06
e, quindi, potranno utilizzare le tariffe, ove motivatamente
ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la
determinazione dei compensi per attività professionali, e non
saranno tenute all’applicazione dei corrispettivi minimi di cui al
citato D.M., né ad esse risulterà applicabile la sanzione della
nullità;
-
nell’ambito individuato nel
precedente punto, però, è fatto obbligo ai professionisti di
individuare la misura del compenso in modo che essa risulti adeguata
all’importanza dell’opera e al decoro della professione e ciò nel
rispetto del CODICE DEONTOLOGICO (in particolare art.4), la cui
inosservanza sarà sanzionabile in sede disciplinare.
Nel settore privato:
-
le parti possono pattuire compensi
professionali in deroga ai minimi stabiliti dalle tariffe
professionali, ma sono tenute al rispetto del principio in base al
quale il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e
al decoro della professione;
-
in caso di mancanza di convenzione
pattizia sul compenso questo può essere determinato in base alle
tariffe professionali o dagli usi e, se non può essere in tal modo
determinato, esso sarà stabilito dal giudice, sentito il parere
dell’associazione professionali a cui il professionista appartiene;
-
il compenso, comunque, deve essere
di misura tale da risultare adeguato all’importanza dell’opera e al
decoro della professione;
-
il compenso fissato in spregio ai
criteri dettati dall’articolo 2233 c.c., richiamati al precedente
punto, assumerà rilevanza in sede disciplinare, sia pure con valenza
meramente indiziaria.
Distinti saluti
Il Segretario |
Il Presidente |
(
Dott. Ing. Daniele Parigi ) |
(
Dott. Ing. Carlo Cingolani ) |
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Allegata:
Circolare n. 22 Protocollo CNI n. 3118 del 18/09/2006
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