L’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, ha stabilito che la banca dati del Catasto di questa Agenzia venga aggiornata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni relative all’uso del suolo delle singole particelle catastali, rese dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli Organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.
In attuazione della suddetta norma, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha predisposto le proposte di variazione colturale, relative alle dichiarazioni 2023, e le ha trasmesse alla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare per l’aggiornamento della banca dati catastale.
Il citato art. 2, comma 33, stabilisce che:
- in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, questa Agenzia, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun Comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli Uffici competenti (Direzioni Provinciali e Uffici Provinciali – Territorio di Napoli, Milano, Roma e Torino) e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento;
- i ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale;
La Sogei ha già provveduto a elaborare centralmente le proposte di variazione colturale fornite da Agea e a registrare le variazioni negli archivi censuari del Catasto Terreni degli Uffici competenti per territorio. Quindi, ha predisposto gli elenchi comunali (file in formato .pdf) nei quali sono riportati, oltre agli identificativi catastali dell’intera particella o porzione di particella (provincia, comune, sezione, foglio e particella), la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale ed agrario, nonché l’eventuale simbolo di deduzione, se presente.
I suddetti elenchi sono già stati trasmessi, da questo Ufficio, ai rispettivi comuni per la loro pubblicazione nell’albo pretorio on line che dovrà avvenire a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione e fino ad almeno i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 15 dicembre 2023, dell’apposito comunicato richiamato dalla normativa citata in premessa.
Il servizio Variazioni colturali online – Ricerca particelle disponibile nell’area Aggiornamento dati catastali e ipotecari del sito internet dell’Agenzia, in concomitanza con la pubblicazione del comunicato dell’Agenzia, verrà aggiornato con le informazioni e i dati inerenti le particelle che sono state variate nell’anno 2023.
Si ricorda che l’annotazione di stadio apposta alle particelle catastali in oggetto per motivare la variazione riporta anche, se forniti da Agea, i riferimenti alla domanda, contenente le informazioni sull’uso del suolo dichiarate e utilizzate da Agea per redigere la proposta di variazione colturale, che il soggetto interessato ha rivolto all’Organismo pagatore.
La Richiesta di esercizio dell’autotutela – Variazioni colturali (mod. 14T) con il quale i soggetti interessati possono segnalare le incongruenze riscontrate nell’attribuzione della qualità di coltura, è resa disponibile ai soggetti obbligati alla dichiarazione in Catasto per gli immobili in argomento, nel caso in cui abbiano osservazioni da formulare.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al funzionario referente dello scrivente Ufficio, Geom. Ernesto Tribbia, tel. 333 4754296 indirizzo e-mail ernesto.tribbia@agenziaentrate.it.