Si avvisano gli Iscritti della Delibera ANAC 20 luglio 2023 n.343, intitolata:
“Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall’O.I.C.E., Associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico-economica – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione avente oggetto “Busto B.Re.a.T.H.E. Generations – azione materiale 2 realizzazione di un parcheggio multipiano“ – Importo a base di gara euro: 257.301,00 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – S.A.: AGESP Attività Strumentali S.r.l.”, contenente importanti principi in materia di equo compenso negli appalti di servizi di ingegneria e di architettura.
La delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione rappresenta uno dei primi pronunciamenti, ai massimi livelli, circa l’applicabilità delle previsioni della legge 21 aprile 2023 n.49 (“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”) al settore dei contratti pubblici e dunque quanto dalla stessa affermato è di particolare rilevanza per tutti gli operatori.
Oggetto di censura era stata la procedura di gara di realizzazione di un parcheggio multipiano, laddove gli atti della procedura fissavano un importo a base di gara ribassato del 20% rispetto ai parametri ministeriali recati dal DM 17 giugno 2016.
La stazione appaltante, inoltre, aveva motivato la decisione di stabilire un importo a base di gara ribassato rispetto ai parametri ministeriali sia con riferimento all’andamento del mercato di riferimento e dei ribassi praticati in gare analoghe, sia contestando l’applicabilità della nuova legge sull’equo compenso, aderendo alla tesi secondo la quale – anche a seguito dell’approvazione della legge n.49/2023 – le tabelle ministeriali “continuerebbero a costituire un parametro di riferimento dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi motivatamente”.
Al contrario, nella propria segnalazione all’ANAC, l’OICE aveva espresso dubbi circa l’applicabilità del cd “doppio ribasso” con la nuova disciplina dell’equo compenso e chiesto all’Autorità di confermare la bontà della soluzione propugnata.
Il bando oggetto di contestazione seguiva le regole dettate dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50.
In primo luogo, l’Autorità Anticorruzione precisa che la legge sull’equo compenso è stata pubblicata sulla G.U. in data 5 maggio 2023 ed è entrata in vigore il successivo 20 maggio 2023, ovvero prima della pubblicazione sulla G.U.U.E. e sulla G.U. del bando di gara in questione e pertanto si tratta di disciplina pienamente applicabile alla fattispecie.
Procede quindi ad una puntuale disamina delle singole previsioni della legge n.49/2023.
Per poi concludere affermando il seguente, fondamentale principio:
“dal complesso delle disposizioni citate si desume che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero “criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento“, come previsto dall’art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata. Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa.”.
In caso contrario, secondo l’ANAC, non si giustificherebbe né la previsione – contenuta nell’art.3 della legge sull’equo compenso – della nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo, “né l’abrogazione dell’art.2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006 n.223 che aveva eliminato l’obbligatorietà delle tariffe minime.”.
Questo porta l’Autorità a concludere – nel caso di specie – che la disciplina contenuta nella legge n.49/2023, in quanto legge speciale, è destinata a prevalere su eventuali previsioni difformi della (antecedente) normativa di cui al d.lgs. n.50/2016 e che pertanto l’operato della stazione appaltante, in quanto non rispettoso della necessità di assicurare al professionista un compenso equo, non è conforme alla disciplina di settore.
Come ognuno vede, si tratta di un principio potenzialmente dirompente e dal fortissimo impatto sulle procedure di evidenza pubblica attivate successivamente all’entrata in vigore della legge n.49/2023, oltre che di sicuro interesse per tutti i libero-professionisti.
La stessa Autorità Anticorruzione afferma che trattasi di “una novità di assoluto rilievo che, volta a garantire una adeguata remunerazione per le attività libero professionali, risulta indirettamente idonea anche a tutelare la qualità delle prestazioni, obiettivo di primaria importanza nel settore dei contratti pubblici, come testimoniato dai plurimi riferimenti contenuti nel testo del d.lgs. 50/2016” (in allegato).
Il Consiglio Nazionale ritiene che, quelli richiamati, rappresentino principi di portata generale, i quali – pur se espressamente riferiti al previgente decreto legislativo n.50/2016 – devono logicamente trovare piena applicazione anche sotto la vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36).
Non mancherà occasione di analizzare più in profondità le notevoli ripercussioni del pronunciamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel settore degli affidamenti degli incarichi professionali.
Nel frattempo, il CNI esprime piena soddisfazione e grande apprezzamento per i contenuti della delibera ANAC n.343 del 20 luglio 2023, destinata a garantire a tutti i professionisti Ingegneri un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nell’ambito dei contratti pubblici di lavori.
Tale interpretazione è inoltre sostanzialmente in linea con il documento elaborato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale, che ha analizzato la legge sull’equo compenso alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36/2023; studio già trasmesso agli Ordini territoriali con la circolare CNI 31/07/2023 n.76.
Allo stesso tempo, l’orientamento dell’Autorità Anticorruzione fungerà da guida per le Stazioni appaltanti in sede di redazione dei prossimi bandi di gara per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura; bandi che dovranno rispettare l’ulteriore, innovativo principio secondo cui, per la determinazione dei corrispettivi,: 1) vi è la impossibilità di fissare un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali (DM 17 giugno 2016); 2) non trovano più applicazione i criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dovendo la competizione essere limitata alla componente qualitativa dell’offerta.
Sicuramente – da oggi in poi – le tabelle ministeriali non potranno più essere considerate soltanto un criterio di (mero) riferimento, ma costituiranno un parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti dei servizi di ingegneria e di architettura. Di conseguenza, l’eventuale clausola del bando di gara che preveda un compenso per il professionista inferiore ai parametri contenuti nel DM 17 giugno 2016, è da considerare non valida e potrà essere impugnata davanti al Tribunale competente.