In relazione all’oggetto, si porta all’attenzione degli Iscritti l’art. 42 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), che stabilisce quanto segue: “La verifica […], se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
Tale disposizione, di fatto, estende a tutti i lavori che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs 36/2023 il regime amministrativo speciale finora previsto, per i soli lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, dall’art. 5 comma 2-ter del D.L. 136/2004.
Secondo quanto stabilito dall’art. 229 del D.Lgs. 36/2023, le disposizioni del decreto medesimo acquistano efficacia il 1° luglio 2023. Pertanto, a decorrere da tale data:
• gli interventi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023 non sono soggetti ai procedimenti amministrativi disciplinati dalla L.R. 1/2018: di conseguenza, questo Settore non potrà accogliere eventuali istanze di autorizzazione o deposito relative a tali interventi;
• gli interventi in corso, per i quali questo Settore ha già rilasciato l’autorizzazione sismica o l’attestato di deposito, saranno conclusi secondo le procedure previste dalla L.R. 1/2018.
REGIONE MARCHE Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile: D.Lgs. 36/2023, art. 42 – assolvimento degli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche
Data:
26 Giugno 2023