Circ. CNI n. 992: Rete Professioni Tecniche – Audizione presso la Commissione Bilancio del Senato – Conversione in Legge del Decreto Aiuti Quater – Bonus edilizi

Data:
7 Dicembre 2022

Lo scorso 29 novembre la delegazione della Rete delle Professioni Tecniche, guidata dal Coordinatore Ing. Zambrano, ha partecipato all’audizione della Commissione 5a Senato della Repubblica Italiana sulla conversione in Legge del Decreto cd. Aiuti Quater, provvedimento AS 345, in materia di misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.
In tale occasione ha consegnato il documento allegato, dal titolo “Incentivi per l’efficientamento energetico degli edifici residenziali e per la prevenzione del rischio sismico” nel quale sono contenute le proposte della Rete al fine di rendere “strutturale” gli incentivi in edilizia, con le modifiche necessarie per renderli sostenibili per un lungo periodo, così da consentire un decisivo incremento sugli aspetti della prevenzione sismica, della sicurezza dei fabbricati e sulla sostenibilità ed indipendenza energetica.
Dopo una analisi approfondita sugli effetti dei bonus fiscali, degli ultimi anni, il documento espone alcune riflessioni che possono essere sintetizzate come segue:

  • i Superbonus 110% sono stati pensati in un momento estremamente critico per il Paese, ovvero nel secondo trimestre 2020, al culmine della fase pandemica da Covid-19, quando il Governo del tempo decise di approntare strumenti di utilizzo diffuso e sgravi fiscali particolarmente elevati, che consentissero all’economia di riprendersi rapidamente dagli effetti recessivi determinati in particolare dal lockdown generalizzato. Per questi motivi non è possibile pensare che tali livelli di sgravio potessero continuare ad essere vigenti a lungo;
  • la formula della detrazione fiscale, superiore al 100% delle spese per interventi sugli edifici, si è rivelata particolarmente apprezzata dai beneficiari finali ed ha consentito di rimettere in modo un comparto rilevante, come quello dell’edilizia, da anni in crisi;
  • i meccanismi legati all’uso dei Superbonus 110% hanno indotto effetti espansivi in termini produttivi e occupazionali essenzialmente perché hanno coinvolto non solo il comparto delle costruzioni ma una molteplicità di ulteriori settori in modo molto profondo: dai servizi di ingegneria e architettura al sistema bancario (per effetto del meccanismo della cessione del credito), al sistema industriale legato ai prodotti per l’edilizia;
  • l’uso estensivo, fino a questo momento, del Super ecobonus consente o ha consentito di attivare un processo di risanamento energetico degli edifici finalizzato al risparmio energetico ed al minore inquinamento ambientale che l’Italia, ben prima della crisi da Covid 19 si era impegnata, insieme al resto dei Paesi UE, a rispettare. Il risparmio energetico, in sostanza, altro non è che il rispetto di un obiettivo di interesse pubblico che comunque il Paese deve conseguire non solo o non tanto per il rispetto di impegni internazionali già assunti ma per il benessere di ciascun cittadino. È utile ricordare che l’Italia è da tempo impegnata a dare attuazione al c.d. Pacchetto europeo Energia e Clima 2030 (in linea con gli Accordi di Parigi 2015) e ad elaborare (come ha già fatto) un Piano nazionale integrato per l’energia 2030. Il Piano persegue molteplici obiettivi (definiti “Dimensioni”) in ambito energetico (sicurezza, mercato interno dell’energia, decarbonizzazione, ricerca e innovazione) tra cui quello dell’efficienza energetica con particolare riguardo ad azioni per l’efficientamento energetico sul patrimonio residenziale più vetusto. A tale proposito, in previsione dell’obbligo di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea di realizzare il Piano nazionale integrato per l’energia 2030 è stata emanata la Direttiva (UE) 2018/844 in materia di efficientamento energetico degli edifici. Tra le molteplici interessanti linee di intervento riportate, la Direttiva afferma che “Per arrivare a disporre di un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica e garantire che le strategie di ristrutturazione a lungo termine diano luogo ai progressi necessari per la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti chiari e definire azioni misurabili e mirate, nonché promuovere un accesso paritario al finanziamento, anche per i segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori, per i consumatori in condizioni di povertà energetica, per l’edilizia sociale e per le famiglie alle prese con i dilemmi posti dalla frammentazione degli incentivi, tenendo conto al contempo dell’accessibilità economica”;
  • Il sismabonus, sia nella forma “ordinaria” che in quella per così dire potenziata, sembra invece avere assunto un ruolo marginale rispetto all’ecobonus, sebbene gli unici dati ad oggi disponibili e risalenti al 2021, mostrino che il Super sismabonus abbia comunque impresso una accelerazione agli interventi di prevenzione sismica: da pochi milioni di euro annui registrati prima del 2020, nel 2021 la spesa per Super sismabonus dovrebbe avere superato almeno i 2 miliardi di euro. Le analisi sull’efficacia di tale strumento scontano peraltro la difficoltà o la pressoché totale carenza di dati di spesa da parte dei proprietari di immobili. Resta però centrale che il decisore politico avvii un Piano Nazionale di Prevenzione sismica, facendo leva sugli incentivi oggi in essere.

Date queste premesse, si ritiene di poter affermare che le disposizioni contenute nell’art. 9 del c.d. DL Aiuti-quater, prevedendo la rimodulazione dei contenuti dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modifiche, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, vadano nel senso più volte auspicato dall’RPT, ove creino le condizioni per una maggiore durata degli aiuti, di cui si chiede comunque una congrua proroga.
Preso atto che le detrazioni fiscali al 110% dovessero essere considerate come un intervento di durata limitata nel tempo, l’abbassamento del livello di detrazione al 90%, di recente predisposto dal Governo, viene considerato accettabile per l’ecobonus, mentre si ritiene auspicabile che si possa arrivare al 100% delle spese per il sismabonus, data la complessità dell’intervento ed il suo carattere strategico, legato alla sicurezza delle persone.
Quanto determinato di recente dal Governo attraverso il c.d. DL Aiuti-quater, viene peraltro considerato dall’RPT come il primo passo di un processo più articolato (che si auspica rapido) di riorganizzazione complessiva di tutti gli incentivi per interventi di ristrutturazione profonda del patrimonio edilizio. Riorganizzazione che tenga conto delle evidenze emerse dall’avvio del meccanismo del cd. superbonus ad oggi, evidenziate nel documento.
La RPT auspica quindi che il legislatore e, più in generale, il decisore politico possa dare, attraverso opportuni provvedimenti, un respiro di più lunga durata (rispetto ai criteri attuali) all’ecobonus ed al sismabonus con detrazioni al 90%.
Il risanamento degli edifici ed il raggiungimento di reali obiettivi di risparmio energetico, per non parlare degli obiettivi di contrasto al rischio simico, richiedono un tempo sufficientemente lungo per spingere i proprietari di immobili ad agire.
In particolare, è verosimile pensare che l’abbassamento della detrazione fiscale dal 110% al 90% porterà a breve ad una fase piuttosto lunga caratterizzata dalla contrazione degli investimenti in ristrutturazione, interrompendo il grande flusso generato negli ultimi anni e che ha portato, ad esempio ad un investimento in Super ecobonus di ben 55 miliardi di euro tra agosto 2020 e ottobre 2022. Si ritiene possibile, superata questa fase di stallo, che gli interventi incentivati riprendano in modo consistente.
Se si intende realmente facilitare e promuovere in modo estensivo il risanamento energetico degli edifici ed interventi contro il rischio simico si reputa necessario rispettare almeno due condizioni:
a) che la durata delle due tipologie di bonus sia medio-lunga (5 anni sembrano il minimo per incentivare un intervento sistematico sul territorio e 10 o più anni rappresentano un orizzonte temporale ancora più realistico e favorevole per interventi realmente efficaci);
b) che la detrazione venga fissata, per tutti gli anni di vigenza dell’incentivo almeno al 90% senza prevedere decalage ulteriori.
Dare stabilità temporale a questo tipo di interventi significa garantire una reale opera di risanamento di cui il Paese fortemente necessita, come emerge oggi dalla crisi energetica che il Paese deve affrontare. Ciò anche allo scopo di intervenire sul tema dell’aumento dei costi generato, di fatto, oltre che dall’aumento dei costi e delle materie prime e dell’energia, anche dall’esistenza di una disciplina del superbonus soggetta a continue “piccole proroghe” che hanno, di fatto, indotto ogni operatore della filiera delle costruzioni a massimizzare nel breve i propri corrispettivi, nella convinzione della imminente scadenza della misura.
Durante l’audizione, la RPT ha sostenuto la necessità di prorogare comunque i termini troppo brevi previsti dal Decreto per la continuazione della validità dell’incentivo al 110% e di individuare le soluzioni urgenti per la ripresa della possibilità della cessione dei crediti, fondamentali per evitare il blocco dei cantieri ed il rischio concreto di fallimento di imprese e studi professionali.
Si rinvia alla lettura del documento, frutto del grande lavoro del Centro Studi del CNI, per la conoscenza completa delle proposte presentate, sostenute da verifiche anche economiche, che dimostrano la sostenibilità egli incentivi, secondo le modifiche proposte,
anche per tempi lunghi.
Nel frattempo, si assicura il massimo impegno della RPT e del CNI per la soluzione della grave problematica del blocco della cessione dei crediti.

Circolare CNI n. 992 – Memoria RPT per audizione