Regione Marche: D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 – Aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica. – parere del MiTE

Data:
11 Novembre 2021

Comunicazione agli iscritti che esercitano la professione di Tecnici Competenti in Acustica (TCA) ai sensi del d.lgs. 42/2017.

Alla luce della nota Regionale si evidenzia come il MANCATO conseguimento di almeno 1 ora di aggiornamento TCA entro l’anno 2021 comporti la perdita dei requisiti previsti dal D.Lgs. 42/2017 e la conseguente SOSPENSIONE per 6 mesi con successiva cancellazione d’ufficio dall’ELENCO ENTECA.

Si ricorda che l’Allegato 1, punto 2 del d.lgs. 42/2017 stabilisce che ai fini dell’aggiornamento professionale
gli iscritti nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione del proprio nominativo nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.

Il successivo punto 4 stabilisce che in caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall’elenco per sei mesi allo scadere dei quali, qualora il tecnico non abbia dato prova dell’avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione dispone la cancellazione del tecnico dall’elenco.

Si porta a conoscenza che il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), con nota prot. 118786 del
2/11/2021, quale riscontro a specifiche richieste della Regione Toscana, ha stabilito quanto segue:

  1. Che dal combinato disposto dei punti 2 e 4 dell’allegato 1 del d.lgs. 42/2017 appare evidente che nel
    caso in cui un tecnico competente in acustica nell’arco di 3 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco del proprio nominativo non abbia seguito almeno un’ora di un corso di aggiornamento organizzato ai sensi del punto 4 del richiamato allegato 1, avrà mancato di osservare l’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’allegato 1, punto 2. Pertanto la Regione, attestata la violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale, procede alla sospensione dello stesso ai sensi del punto 4, allegato 1 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.
  2. Che la sospensione di sei mesi ai sensi del punto 4, allegato 1 del d.lgs. 42/2017 non possa essere utilizzata dal TCA per recuperare le ore di formazione mancanti, in quanto la norma prevede che i tecnici competenti in acustica seguano con profitto corsi di aggiornamento professionale della durata di almeno 30 ore nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco.
    Pertanto i corsi seguiti dopo tale scadenza non possono essere considerati validi per un eventuale “recupero” delle ore di formazione mancanti.
  3. Che tecnici competenti in acustica cancellati dall’ENTECA, al fine del reinserimento nell’elenco stesso, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti definiti all’articolo 22, comma 1 del d. lgs. 42/2017, o, in via transitoria fino al 18 aprile 2022 per chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica, dei requisiti definiti al comma 2 dello stesso articolo.
    Pertanto, la reiscrizione in ENTECA dei tecnici cancellati per mancato aggiornamento, potrà avvenire
    mediante richiesta di nuova iscrizione ai sensi dell’art. 22 del d.lgs 42/2017.

Comunicazione Regione Marche – aggiornamento TCA d.lsg 42/2017

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