CNI – Circ. n. 803: Emergenza epidemiologica COVID-19: conferma criteri di estensione durata quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio

Data:
3 Novembre 2021

Si informano gli iscritti che con la Circ. CNI n. 779/XIX Sess./2021 del 09/09/2021 veniva chiarito il criterio del
prolungamento della validità degli atti di prevenzione incendi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l’attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021).
Con nota DCPREV prot. 15826 del 21/10/2021 allegata il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riscontrava il quesito della Rete delle Professioni Tecniche, confermando l’originaria interpretazione offerta dal CNI, anche con il conforto del documento (vedi allegato) del 14/09/2021 del Servizio Studio della Camera dei deputati (paragrafo “Proroga della validità di atti e documenti”).
Si conferma pertanto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l’attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Ciò premesso, anche i quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 dicembre 2021) mantengono la loro validità fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 marzo 2022).
Con successiva nota preciseremo ulteriori aspetti connessi al tema della validità dei quinquenni in relazione alla scadenza quinquennale degli stessi.

Circolare CNI n. 803

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