N. 2/2008
DELEGATO
INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING.
BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N.
1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q
071981237 E-MAIL:
m.brodolini@fastnet.it
Rinnovo
polizza sanitaria e piano sanitario integrativo
Comitato
Nazionale dei Delegati del 28-29 febbraio 2008
– Bilancio
tecnico a 50 anni, prospettive come da finanziaria 2008 e Decreto Bersani
– Neolaureati
di serie A e di serie B (attenzione a supplenze etc.)
– Inarcassa è
litigiosa? Giudicate voi.
Regime del
contributo integrativo per i contribuenti marginali
Rinnovo
polizza sanitaria e piano sanitario integrativo
Rammento il termine di scadenza per il rinnovo annuale delle coperture
sanitarie del 31 marzo 2008.
Ricordo che occorre recarsi di persona presso una delle agenzie delle
Assicurazioni Generali e sottoscrivere (il modulo si può scaricare dal sito
di Inarcassa www.inarcassa.it) entro il 31 marzo 2008 (occorre quindi
muoversi con anticipo).
Estensione della garanzia per liscritto:
– estensione
garanzia principale 540
– estensione
garanzia principale + facoltativa 988 (540+448)
Estensione ai familiari costi:
– polizza base,
escluso prevenzione oncologia e garanzia Dread Desease 116 per tutto il
nucleo familiare,
– estensione
garanzia principale 656 (116+540) pro capite
– estensione
garanzia principale + facoltativa 1.104 (116+540+448) pro capite
Riduzione del
15% per nuclei di 2 persone; 20% 3 persone; 25% 4 persone.
Comitato
Nazionale dei Delegati del 28-29 febbraio 2008
– Bilancio
tecnico a 50 anni, prospettive come da finanziaria 2008 e Decreto Bersani
Anche
se un bilancio a 50 anni da veramente i numeri, unocchiata non fa mai male,
anche perché stavolta il Ministero del Lavoro ci ha messo lo zampino
(Decreto 29/11/2007 in G.U. n. 31 del 6/2/2008). In breve il Ministero vuole
un bilancio tecnico a 30 anni verificando che al 30° anno vi sia ancora la
riserva legale pari a 5 ulteriori anni di pensioni correnti, bilancio con
regole abbastanza rigide, con lindicazione di estendere la previsione anche
a 50 anni.
Ad
Inarcassa è bastato poco per aggiornare il bilancio in quanto già redatto
con ampie vedute, e tutto sommato il bilancio è a posto, ma altri enti
privatizzati verranno a trovarsi in chiara difficoltà (non è dato sapere
cosa succederà nel caso il bilancio non risponda ai requisiti fissati).
Alcuni
dati al 31/12/2006 di partenza per il bilancio:
– ingegneri
maschi, reddito medio (dati in euro) 36.278 e sino a 39 anni il reddito
medio non supera 30.000
– ingegneri
femmine, reddito medio (dati in euro) 16.379 e solo la fascia 50-59 anni
supera 30.000
– ingegneri
totale, reddito medio (dati in euro) 34.385 con reddito medio che non supera
30.000 sino a 39 anni ed oltre 75 anni.
– architetti
maschi, reddito medio (dati in euro) 26.305 e sino a 44 anni ed oltre 70
anni il reddito medio non supera 30.000
– architetti
femmine, reddito medio (dati in euro) 14.318 e nessuna fascia di età supera
i 30.000
– architetti
totale, reddito medio (dati in euro) 22.036 con reddito medio che non supera
30.000 sino a 49 anni ed oltre 70 anni.
Si
prevede poi che gli iscritti dagli attuali poco più di 130.000 diventino
gradualmente 150.000 nel 2013 per poi stabilizzarsi.
Su
tali dati si prevede un incremento di reddito pari allinflazione, ma faccio
delle considerazioni personali:
– il decreto
Bersani di fatto ha eliminato le tariffe per cui, al momento si ha la
concorrenza più accesa con prestazioni effettuate a remunerazioni misere (si
ha notizia di ribassi sulle tariffe anche oltre il 90%)
– la finanziaria
ha introdotto i cosiddetti marginali, coloro che nellanno precedente non
hanno fatturato più di 30.000 euro; per i marginali vige un regime
particolarissimo, con lemissione di fatture senza lobbligo di addebitare
lIVA in fattura (ma con obbligo del 2% dovuto ad Inarcassa). In tale regime
non occorrono più libri contabili, ma solo la conservazione delle fatture,
non debbono inoltre compilare i dati relativi agli studi di settore dai
quali sono esentati; va da sé che non esiste più alcun controllo cosicché
viene malignamente da pensare che in tali condizioni si possano emettere
ricevute per importi qualsiasi (decreto Bersani) e chi è in tale situazione
di vantaggio (addirittura ipotizzo la concorrenza sleale in quanto il
cliente del marginale ha già in partenza il 20% di IVA DI sconto) pagando
poi un forfait pari al 20%, si guarderà bene dal superare i 30.000 euro.
Da
queste considerazioni non solo credo che i redditi non si incrementino, ma
che possano addirittura diminuire (chi per poco non è marginale
probabilmente tenterà lanno successivo di rientrare in tale categoria),
inficiando le previsioni di bilancio e la sostenibilità stessa della cassa.
Mi auguro di essere in errore o che qualcuno dalle vedute più ampie
modifichi tale stortura, altrimenti saranno anni neri per Inarcassa e non
solo per Inarcassa.
Fatta
tutta una serie di ipotesi (ovviamente senza le mie considerazioni) dal
bilancio si vede che il saldo previdenziale dovrebbe (il condizionale è
dobbligo anche se poi non lo userò più) rimanere attivo sino al 2023, ed il
saldo corrente dovrebbe rimanere attivo sino al 2030, poi Inarcassa, per far
fronte ai suoi impegni, dovrà cominciare a disfarsi dei capitali che nel
2030 ammonteranno a 17.033.700.000 .
A 30
anni, nel 2038, si avrà un capitale residuo di 10.768.663.000 ed il
patrimonio sarà ancora attivo sino al 2042, poi il tracollo a ritmo
esponenziale, tanto che nel 2056 il patrimonio sarà negativo (ammesso che
sia possibile) per -83.169.832.000 (cioè ognuno dei 150.000 iscritti avrà un
debito di circa 555.000 , si avete letto bene, oltre un miliardo delle
vecchie lire).
Il
rapporto patrimonio/pensioni correnti (quello che sino ad oggi per legge
deve avere un valore pari almeno a 5) nel 2007 è 17,969 e tale rapporto
aumenterà sino al 2011 per assumere il valore di 20,520, poi scenderà sino
al valore 5,335 nel 2034 (ultimo anno in cui Inarcassa sarà in regola con il
nuovo decreto) per restare positivo sino al 2042, poi il tracollo cui ho
accennato.
Chi ha letto miei articoli nella stessa occasione del bilancio
negli anni scorsi, avrà notato come il tracollo previsto si allontani sempre
più nel tempo, per cui potrebbe dare poco peso al bilancio di previsione. Ad
esempio (chi non ama i numeri passi senzaltro al capoverso successivo) il
bilancio di previsione 2000 (mio art. 5/2000, vedrete al termine come
rintracciarlo) prevedeva che il pareggio entrate uscite avvenisse nell’anno
2005, poi il bilancio di previsione 2001 (dopo l’aumento dell’aliquota
contibutiva dal 6% al 10%) ipotizzava il pareggio entrate uscite nell’anno
2008 (per effetto della variazione di aliquota), ma sappiamo benissimo che
non è così (lattivo a tuttoggi è ampiamente positivo ed in forte
crescita), ma
gli iscritti alla cassa al 21.6.1999 erano in n. di 77.739
(mio art. 1/1999) e nelle previsioni il n. di 100.000 allepoca non era
neppure preso in considerazione. Appena due anni dopo, giugno 2001 gli
iscritti alla cassa erano in n. di 86.609 (mio art. n. 4/2001) e si
cominciava ad ipotizzare il raggiungimento delle 100.000 unità ma non a
breve. Ma le nuove previsioni (110.000 iscritti nel lungo periodo) erano
rapidamente smentite dai fatti con il raggiungimento delle 103.000 unità al
luglio 2003 (mio art. n. 4/2003) e delle 110.000 unità al giugno 2004 (mio
art. n. 6/2004). Nel giugno 2005 (mio art. n. 6/2005) nuove previsioni al
rialzo (130.000 da raggiungere nel 2010, senza più crescita negli anni
successivi, anzi
non si può crescere allinfinito), ma ancora, nel giugno
2006 (mio art. n. 5/2006) raggiungimento n. 123.180 e nel novembre 2006 (mio
art. n. 8/2006) raggiungimento n. 138.800, ma con la non lieta novità di
reddito complessivo più o meno costante, come dire che la stessa torta
andava divisa in più persone, ed ogni fetta era sempre più piccola
(crescendo il n. degli iscritti ma non il reddito laccantonamento è lo
stesso ma le pensioni aumenteranno in numero ed importo). Al 24 gennaio 2008
il totale degli iscritti ha raggiunto quota 137.790 (di cui 76.707
architetti e 61.083 ingegneri) ed ora il nuovo bilancio di previsione
(triennale) aggiorna le stime a 150.000 unità da raggiungere nel 2013 per
stabilizzarsi su tale cifra.
Tutti i numeri riportati stanno a dimostrare che nei bilanci,
anche le previsioni di un solo dato fondamentale, si possono sbagliare, e di
molto, per cui i numeri, specie in tempi lontani, sono poco attendibili. Da
notare però, anche se con ipotesi diverse, che per la prima volta si va in
controtendenza, alcuni tempi di inversione di rotta si sono ristretti
anziché allungati, e questo perché sono in forte aumento anche i pensionati
(gli iscritti di oggi saranno i pensionati di domani, e lesplosione di
iscritti sarà poi unesplosione di pensionati) e questo è un primo segno che
i tempi non potranno allungarsi allinfinito anche se gli iscritti dovessero
costantemente aumentare (ipotesi assurda). Quindi il previsto tracollo è
lontano nel tempo, ma se non si applicano opportuni correttivi, il tracollo,
non si sa quando, ma avverrà, il dato è certo.
In
tale situazione tempo per correggere la rotta cè, ma e chiaro che prima si
comincia a correggere il tiro e minore sarà il sacrificio (se non si fa
nulla nel 2042 il sacrificio sarà di oltre un miliardo delle vecchie lire
pro capite!).
Con
limpostazione del bilancio attuale si calcola che laliquota media del
contributo soggettivo debba essere del 21,5% (oggi è il 10%). Nel caso di
aumento del contributo integrativo dal 2 al 4%, si calcola che laliquota
media del contributo soggettivo debba essere del 18,5%.
Non
prendete i suddetti numeri come cattivi, in quanto con tali valori la cassa
si sosterrebbe a tempo indefinito con lattuale sistema, retributivo di base
(paghi 1, prendi 3 o più) mentre lINPS ha già previsto di portale
laliquota al 26,5% entro il 2010 affinché il sistema possa sostenere a
tempo indefinito col sistema contributivo (paghi 1 e forse prenderai 1)
Aspettatevi quindi un ritocco delle aliquote, magari graduale, inferiore a
quanto esposto se saranno presi anche provvedimenti di altra natura (ad
esempio innalzamento delletà pensionabile, in fin dei conti se la vita si
allunga
oppure riduzione di privilegi etc.).
Personalmente mi auguro si possa, se non eliminare, almeno
drasticamente diminuire il divario tra professionisti di serie A (paghi 1
prendi 3 o più) e di serie B (paghi 1 e forse prenderai 1) e rimando ai
miei articoli 10/2005, 6/2006, 7/2006 reperibili sul sito dellOrdine di
Macerata
http://www.ordineingegnerimacerata.it/
alla voce Inarcassa – comunicazioni del Ns delegato.
Comitato
Nazionale dei Delegati del 28-29 febbraio 2008
– Neolaureati
di serie A e di serie B (attenzione a supplenze etc.)
Il
sempre attento collega Sajeva, avendo notato un cambio di rotta del
comportamento Inarcassa nei confronti dei giovani che si iscrivono e si
cancellano più volte da Inarcassa (cosa frequente per chi magari allinizio
carriera fa qualche supplenza o qualche breve periodo lavorativo in prova,
senza esito) chiedeva uninterpretazione autentica degli articoli 22.4 e
23.4 dellattuale statuto (che in breve stabilisce, per chi si iscrive per
la prima volta ad Inarcassa prima dei 35 anni di età ha diritto, per lanno
di prima iscrizione ed i due successivi alla riduzione ad 1/3 del contributo
soggettivo minimo ed alla riduzione ad 1/2 del supero di tale contributo
art. 22.4-, ed alla riduzione ad 1/3 del contributo integrativo minimo
art. 23.4-).
Tempo
addietro il funzionamento in pratica era questo: il giovane iscrittosi entro
i 35 anni godeva delle riduzioni, cancellatosi temporaneamente (esempio per
supplenza di una sola settimana) tornava ad iscriversi continuando a godere
(per il solo periodo di iscrizione naturalmente) dei benefici predetti,
sempre nellambito dei tre anni.
Da
qualche anno il comportamento Inarcassa è diverso: chi si cancella, anche
per una settimana, alla reiscrizione decade dal beneficio trattandosi non
più di prima iscrizione (pagherà tutto per intero).
In
pratica, con tale reiscrizione chi ha 25-30 anni va a pagare come chi ne ha
40-50-60 e più, alla faccia della politica di agevolazione per i giovani.
Non è
vero che chi fa una settimana di supplenza invecchi immediatamente di 3
anni, anche se quando leggerà il seguito dellarticolo può darsi che il suo
cuore abbia effettivamente perso tre anni di vita.
Già a
25-30-35 anni si può essere iscritto di serie A iscritto puro che non
pensa neppure di macchiarsi, neanche per un giorno, distogliendosi
dallattività di libero professionista, ed iscritto di serie B, iscritto
traditore che osa distogliersi dallattività di libero professionista, e
come tale va subito punito anche se si redime rapidamente.
Attenzione perché il danno economico è notevole, minimo 3.120 nei primi
tre anni.
Infatti 1.200+360=1.560 /anno per tre anni sommano 4.680 e corrispondono
allimporto intero; 400+120=520 /anno per tre anni sommano 1.560 e
corrispondono allimporto ridotto; la differenza è appunto di 3.120 nei
tre anni. Attenzione, una supplenza di una settimana vi può costare da 3.120
in su!
Facciamo il calcolo oltre che del minimo, anche del massimo danno economico,
per chi, dopo la settimana di sbandamento, torna alla cassa guadagnando il
massimo pensionabile pari a 80.850 lanno. Per i primi 12.000 il 10%
cioè 1.200 si riducono ad 1/3 pari 400 , il resto 68.850 al 10%
corrispondono a 6.885 si riducono ad 1/2 e corrispondono a 3.442,5 ,
mentre per lintegrativo la differenza e solo sul minimo, da 360 a 120 . In
breve in un anno si ha una differenza di 800+3.442,5+240 = 4.482,50 che in
3 anni porta ad una differenza di 13.447,50 !
Ma
certo il professionista di serie B va colpito subito, ed alla minima
incertezza, gli si presenta il conto, e salato (da 3.120 a 13.447 come
sopra evidenziato).
Non
parliamo poi di chi si azzarda ad interpretare la norma che il giovane debba
essere favorito, applicando sua sponte le riduzioni ai versamenti. Il
serie B va opportunamente tartassato, con sanzioni (salatissime checché ne
dica la cassa) ed interessi, affidando, se del caso per chi non ottempera
rapidamente, la pratica a società di recupero crediti (ovviamente con
ulteriori aggravi a favore di tali società) etc. etc. etc. (le pene
corporali non sono ancora previste ma un domani
).
Tale
mostruosità, non mi vengono altre parole, una volta non cera, ed il collega
Sajeva chiedeva una cosa talmente logica che largomento avrebbe dovuto
risolversi in pochi minuti. I fatti traggono origine dalla legge 6/81 ove si
parlava di iscrizione entro i 35 anni di età con le agevolazioni per i
giovani già illustrate.
Qualche furbo, magari venticinquenne, pensò bene di sfruttare la dicitura
generica della legge in tal modo: iscriversi ad esempio a 25 anni, usufruire
dellagevolazione fino a 27 anni (25-26-27 anni), cancellarsi e reiscriversi
a 28 anni. Così era nella condizione di iscrizione entro i 35 anni e poteva
nuovamente godere del beneficio (28-29-30 anni, in fin dei conti non era
vietato) per poi cancellarsi e così via sino a che non superava i 35 anni di
età (12 anni di agevolazioni in totale, un po troppi e soprattutto non
nello spirito della legge).
Con la
legge 290/90 (art.9.4 e 10.4) ed il nuovo statuto (artt. citati) si pose un
freno a tale situazione specificando che il beneficio era relativo alla sola
prima iscrizione.
So che
non è finito largomento ed il seguito lo trovate appena dopo il cambio di
titolo.
Comitato
Nazionale dei Delegati del 28-29 febbraio 2008
– Inarcassa è
litigiosa?
Se
linizio non è chiaro leggere lultima parte dellargomento precedente.
Ora
con linterpretazione degli articoli data da Inarcassa si esagera in senso
opposto, in quanto trattasi di agevolazione per chi è giovane (35 anni o
meno), ed interpretando col paraocchi, di fatto si eliminano le agevolazioni
per i giovani, naturalmente di serie B (al solito se la cosa non è chiara
leggere lultima parte dellargomento precedente).
Si
potrà magari disquisire se ha diritto ad essere agevolato anche chi, pur
giovane, guadagna 80.850 o più lanno, non certo lagevolazione ai giovani
dai bassi guadagni, agevolazioni per i giovani che Inarcassa tante volte
sbandiera.
Di
fronte allevidenza però i CDA si rifugiava su questioni procedurali dicendo
che non era compito del CND dare interpretazioni autentiche (ma di chi
sarebbe il compito se non di chi ha redatto la norma statutaria? O forse è
vietato dare interpretazioni autentiche?) e che lapplicazione della norma
era demandata agli uffici, e qui chiamava in causa lattuale dirigente, il
dott. Fiore.
Ovvia
la sua posizione, lufficio non discute, non interpreta, applica solo la
norma in senso letterale, quindi se si parla di prima iscrizione, alla
reiscrizione non si è alla prima iscrizione ed il beneficio sparisce.
Ling.
Sajeva faceva notare che traccia delle varie modifiche in qualche modo era
rimasta per la diversa scrittura dellart. 22.4 e 23.4 e che
linterpretazione non era affatto chiara, specie per lart. 23.4 che poteva
prestarsi anche ad una diversa interpretazione. dellart. 22.4 cosa
evidentemente assurda, di qui la necessità del chiarimento, anche alla luce
della cronistoria e delle motivazioni delle modifiche legislative,
tuttaltro che chiare.
Ancora
interventi del CDA e del dott. Fiore per la lettura in senso restrittivo
(cioè pro cassa); in fin dei conti si parla di cifre modeste per la cassa
(non per i giovani ovviamente) per cui si tratterebbe di una questione
secondaria e, considerati i costi del CND, il tempo dedicato allargomento
era già stato sin troppo (come dire che ha poca importanza se si fa un
sopruso a pochi, naturalmente di serie B). A sostegno di tale tesi si
porta il fatto che le azioni legali contro la cassa sono meno di un decimo
dei casi pratici presentatisi, per cui è opportuno sorvolare. Se la
situazione cassa è economicamente buona, in fin dei conti lo si deve anche
allo sforzo che gli uffici compiono in tal senso, recuperando tutto il
recuperabile (con maggiore soddisfazione quando recuperano sulla pelle degli
iscritti di serie B).
Facciamo un esempio pratico: un giovane, magari residente in provincia di
Palermo (tanto per restare nella bellissima provincia del collega Sajeva)
guadagnando poco (sono la maggioranza, vedasi il precedente argomento sul
bilancio) si trova lintimazione di Inarcassa per il pagamento delle somme
evase, scusatemi il termine improprio, corrispondenti ai minimi di un anno
(1.040 più sanzioni ed interessi). Può tale giovane intraprendere
unazione legale in cui il foro competente sarà Roma? Quanto dovrà sborsare
se dovesse perdere? In fin dei conti la barzelletta che se le sentenze
fossero fatte con il lancio della monetina, almeno il 50% sarebbero giuste,
dallesperienza della mia vita, non è poi tanto lontana dalla realtà. Ed in
caso di vittoria cosa otterrebbe? Gli oneri stragiudiziali, che in ogni caso
rimangono in carico al giovane, sarebbero ben al di sopra delle somme in
gioco. Sarà lavvocato stesso a consigliare tale giovane a pagare, nel suo
stesso interesse, perché il gioco non vale la candela, frase che un
architetto o un ingegnere giovane non dovrebbe viene ad apprendere da un
avvovato, ma in ben altre situazioni.
Ed
Inarcassa, conscia di tale debolezza dellavversario (si il serie B di
fatto è considerato unavversario) ne approfitta vergognosamente,
ignominiosamente
ditemene altri voi di aggettivi.
Inarcassa, sostengono poi i dirigenti, non è litigiosa, quasi sempre suo
malgrado è trascinata in cause non volute, se non quando trattasi di
recupero crediti, casomai sono gli iscritti ad essere litigiosi, ed
Inarcassa non può che difendersi.
Mi è
venuto spontaneo intervenire nella discussione facendo notare che così
facendo la cassa, oltre che distorcere nei fatti questa norma di facile
lettura, così come distorce nellapplicazione tante altre norme, dà una
pessima immagine di sé, e si comporta in maniera litigiosa, favorendo il
contenzioso che in fin dei conti si ritorce negativamente principalmente
sugli iscritti, ma in misura minore anche su Inarcassa (solu uno su dieci
agisce in via legale). Ed il contenzioso si innesca sullinterpretazione di
articoli dubbi, che dalla cassa viene sempre effettuata a favore delle casse
della cassa (scusate il gioco di parole).
Per
esempio? Un intervento dalla platea.
Altro
esempio, e vado sempre sul reale. Un dipendente, magari scuola, esempio
frequente di futuro iscritto di serie B, lavora e fattura anche quale
professionista; alla fine dellanno scolastico, 30 settembre, lascia la
scuola e dal 1° ottobre è nelle condizioni di iscrizione alla cassa.
Ipotizziamo che il suo guadagno sia costante di 1.600 /mese, quindi 19.200
per lanno in oggetto. Leggendo lo statuto, visto che i minimi sono
frazionabili (ed a maggior ragione dovrebbero essere frazionabile il supero
del minimo, mentre, in base ai concetti su espressi, la cassa intende che il
supero del minimo non è frazionabile, in quanto tale interpretazione fa
cassa) il neo iscritto fa i suoi conti e ragiona come segue: 14.400
guadagnati entro settembre sono stati prodotti e fatturati prima
delliscrizione, quindi sono fuori (crede il tapino di serie B) dal
conteggio, 4.800 guadagnati nei restanti tre mesi corrispondono a 19.200
lanno quindi, superando il minimo si paga il 10% di 4.800 corrisponde a 480
(il minimo frazionato corrisponde a 400).
Vediamo invece linterpretazione cassa: dallanagrafe tributaria si
acquisisce il dato dellentrata 19.200 quindi si ipotizza (Cicero pro domo
sua) che tutti i 19.200 siano stati guadagnati nei tre mesi finali
dellanno con un guadagno medio che, rapportato allanno solare corrisponde
a 76.800 (aliquota 10%). Ergo 10% di 19.200 = 1.920 quindi il serie B
avrebbe evaso 1.920-480= 1.440 che gli vanno addebitati con interessi e
sanzioni. Ovvio il ricorso ad, corredato da fatture che inequivocabilmente
confermano il calcolo, ma Inarcassa regolarmente respinge il ricorso,
godendo paurosamente quando trova il cavillo legale inconfutabile (ricorso
fuori termine, ricorso mal indirizzato
non vi annoio oltre) un po meno
quando è tutto in regola, ma il ricorso lo si respinge egualmente per
qualsiasi motivo).
Liscritto di serie B o subisce (vedasi il precedente esempio del giovane
in provincia di Palermo) o è costretto ad una azione giudiziaria alla Muoia
Sansone con tutti i Filistei e viene subito tacciato da serie B con
laggravante di essere litigioso, in quanto la cassa è solo costretta a
difendersi.
Il
serie B rassegnato o soccombente che sia, pensa: almeno avrò riconosciuto
un anno di anzianità. Giammai, il serie B paga per tutto lanno ma la sua
anzianità e di soli tre mesi, la data di iscrizione è inamovibile (quella
delle fatture si, a meno che non sia un giudice ad imporlo alla cassa).
Per
chiudere largomento si è usata una di quelle solite frasi generiche di dare
mandato al CRS di studiare il problema e poi riferire, tanto il CRS sta già
lavorando alle modifiche statutarie, con lobiettivo di mantenere lo status
quo e di passare al prossimo argomento, appunto modifiche statutarie.
Per un
pò tutto nella normalità sinché non si arriva allarrivo allart. 42.2 una
norma transitoria che afferma che gli iscritti ad INARCASSA, che risultino
tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla
pensione di vecchiaia con lanzianità minima di 20 anni.
Il
Presidente in persona scende in campo rilevando che la modifica statutaria
va fatta nel senso di chiarire che la norma si riferisce solo a chi era
iscritto esattamente il 29.1.1981, e che sia la legge 6/81 che 290/90, che
lattuale statuto sono sempre stati interpretati (da chi, forse anche dal
dott. Fiore che annuiva alle parole del Presidente) nel senso che la parola
anteriore era da ritenersi un errore e che su tale posizione Inarcassa aveva
già sostenuto (non so con quale esito) tante battaglie legali.
Ma
come? Prima lo statuto andava letto alla lettera, senza nessuna possibilità
di interpretazione, demandandone agli uffici la letterale applicazione, ora
lo si interpreta? Chi si arroga il diritto di cassare abusivamente la parola
anteriore, che di certo non si presta ad equivoci, a costo di battaglie
legali gia sostenute da Inarcassa?
In
quel momento, visto che per qualche tempo sono stato iscritto nel 1971
allallora C.N.P.A.I.A. (poi divenuta C.N.P.A.I.A.L.P. e laggiunta finale è
tutta un programma) e che ho più di 20 anni di anzianità contributiva presso
Inarcassa mi è venuta voglia di fare domanda di pensionamento ai sensi del
vigente statuto, per vedermi opporre un diniego e poi adire le vie le
legali, ma poiché che il titolo da serie B con laggravante di litigioso
me lo sono già guadagnato sul campo ho ritenuto di soprassedere e di
allontanarmi temporaneamente dallaula, in attesa che mi passasse il
voltastomaco.
Rileggete il titolo e datemi una risposta, se volete, così potrò presentare
delle statistiche sullargomento. Naturalmente specificatemi se siete di
serie A o di serie B per raggruppare le risposte.
Regime del
contributo integrativo per i contribuenti marginali
Vari
iscritti della mia Provincia qualche tempo addietro, mi avevano chiesto
chiarimenti circa il regime del contributo integrativo per i contribuenti
marginali. Nonostante il contatto con Inarcassa non ero stato in grado di
dare una risposta certa.
Un
doveroso ringraziamento al collega Oriella per avermi illuminato in merito,
infatti, con la circolare n. 13/E del 26
febbraio 2008 lAgenzia delle Entrate a fatto chiarezza, e riporto
testualmente:
D.
Si chiede di specificare
la corretta collocazione del regime dei minimi nel sistema dellIVA e, in
particolare, di chiarire se i contribuenti minimi iscritti ad enti
previdenziali privati sono obbligati ad addebitare in fattura ed a versare
il contributo integrativo dovuto ai sensi dellarticolo 8 del D.Lgs. 10
febbraio 1996, n. 103 e delle disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari che disciplinano il singolo ente di appartenenza.
R.
Il regime dei contribuenti
minimi costituisce un particolare regime fiscale, destinato a determinati
contribuenti di ridotte dimensioni, che comporta importanti semplificazioni
ed agevolazioni sotto il profilo esclusivamente tributario.
Detto regime non incide in
alcun modo sugli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia
previdenziale ed assistenziale, né sui conseguenti obblighi contributivi.
Per quanto attiene
specificamente lobbligo di versamento allente di previdenza del c.d.
contributo integrativo di cui allarticolo 8 del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n.
103 ed alle altre disposizioni di legge, statutarie e regolamentari che
disciplinano il singolo ente previdenziale, si conferma che i contribuenti
minimi devono continuare ad addebitare in fattura detto contributo
commisurandolo al corrispettivo lordo delloperazione e procedere al
versamento nei modi ordinari.
La circostanza che i
contribuenti minimi non sono tenuti ad addebitare in fattura limposta sul
valore aggiunto, infatti, non comporta alcuna conseguenza rispetto
allobbligo contributivo in questione.
Al riguardo si precisa che i
contribuenti minimi, in relazione allattività svolta, sono comunque
soggetti passivi dellimposta sul valore aggiunto, anche se non hanno
lobbligo di addebitare limposta in fattura, e sono tenuti a richiedere
lattribuzione del numero di partita IVA allinizio dellattività ed al
rispetto di determinati obblighi formali, seppure limitati alla
certificazione dei corrispettivi ed alla conservazione dei documenti di
spesa.
Si osserva, inoltre, che il
citato articolo 8 del D.Lgs. n. 103 del 1996 commisura il contributo
integrativo al fatturato lordo, senza dare quindi rilievo al regime IVA
delloperazione.
Infine, è appena il caso di
osservare che le discipline dei singoli enti di previdenza, nella maggior
parte dei casi, commisurano il contributo integrativo al volume daffari
realizzato dalliscritto ai fini dellIVA.
Al riguardo, si ricorda che
larticolo 20 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 definisce volume daffari lammontare
complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo
stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a
un anno solare
, compreso, quindi, anche lammontare delle operazioni
poste in essere dai contribuenti minimi.
Ovvio quindi, alla luce della circolare, che
il 2 va esposto in fattura sullintero ammontare, ed anche nel caso non
fosse stato esposto va in ogni caso calcolato sullintero ammontare e
versato ad Inarcassa.
Nellaugurarvi un felice periodo pasquale, anticipo che il prossimo
appuntamento dovrebbe essere per fine maggio, se la tempistica preannunciata
verrà rispettata.
BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO
INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
N.B. larticolo riflette la sola opinione
dellautore, non di Inarcassa o altri.
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