Prot. N° 179 del
13/11/2006
Alla Provincia di Macerata
Ai Comuni della Provincia di Macerata
Al Genio Civile della Provincia
di Macerata
Alle Comunità Montane
Alle A.s.u.r. di Macerata
All Ente Reg.le Abitazione Pubblica
Al Comando Provinciale dei VVFF
Agli Iscritti allAlbo
Oggetto: Tariffe per
lavori pubblici Sentenza della Corte Costituzionale n. 352 del 30
ottobre 2006
Per
opportuna conoscenza si segnala la sentenza n° 352 emessa dalla Corte
Costituzionale in materia di legittimità costituzionale della Legge
166/2002, legge che aveva ribadito il contenuto del D.M. 04 aprile 2001
Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività,
ai sensi dellart. 17 comma 14.bis della L.11.02.1994 n° 109 e s.m.i..,
dopo che questo era stato annullato dal TAR Lazio.
La
controversia è stata portata davanti alla Corte Costituzionale con
ordinanza della Sez. VI del Consiglio di Stato, in quanto il Consiglio
Nazionale degli Ingegneri si era costituito a tutela degli interessi
della categoria professionale degli Ingegneri.
La
sentenza della Corte Costituzionale, ampiamente pubblicizzata anche
dagli organi di stampa, (cfr articolo a titolo Lavori pubblici, tariffe
valide – il Sole 24 ore del 31.10.2006) riveste particolare importanza
in quanto interviene sulle numerose controversie pendenti riguardanti le
aggiudicazioni di servizi di progettazione, con la conseguenza che
dovranno essere considerate anomale le offerte inferiori ai limiti
tariffari posti dal D.M. 04.04.2001, nonché sui bandi relativi ai
servizi di progettazione, che dovranno prevedere offerte economiche
calcolate secondo il citato decreto.
La
sentenza rafforza inoltre la tesi che vede nel Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e nelle norme che vi sono
confluite, tra le quali anche il D.M. 04 aprile 2001, un corpo normativo
autonomo, tale da poter ribadire che:
– le tariffe valide e di riferimento per i lavori pubblici sono
quelle di cui al D.M. 04 aprile 2001 che costituiscono dei minimi
inderogabili;
– la riduzione dei minimi tariffari per i lavori pubblici non può
superare il 20% ai sensi della Legge 155/89, in quanto questa non è
stata abrogata dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 cosiddetta Bersani.
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Il Presidente |
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(
Dott. Ing. Carlo Cingolani ) |
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