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 Prot. N° 179 del 
		13/11/2006 
  
		                                                                                              
		 Alla  Provincia di Macerata 
		  Ai  Comuni della Provincia di Macerata 
		 
		                                                                       
		                          Al Genio Civile della Provincia  
		 
		                                                                                              
		        di Macerata 
		 
		                                                                                              
		 Alle  Comunità Montane 
		      Alle  A.s.u.r. di Macerata 
		                                                                                              
		 All  Ente Reg.le Abitazione Pubblica  
		 
		                                                                                  
		               Al  Comando Provinciale dei VVFF 
            
		                                                                                  
		Agli  Iscritti allAlbo 
  
 Oggetto: Tariffe per 
		lavori pubblici  Sentenza della Corte Costituzionale n. 352 del 30 
		ottobre 2006 
  
Per 
		opportuna conoscenza si segnala la sentenza n° 352 emessa dalla Corte 
		Costituzionale in materia di legittimità costituzionale della Legge 
		166/2002, legge che aveva ribadito il contenuto del D.M. 04 aprile 2001 
		Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, 
		ai sensi dellart. 17 comma 14.bis della L.11.02.1994 n° 109 e s.m.i.., 
		dopo che questo era stato annullato dal TAR Lazio. 
La 
		controversia è stata portata davanti alla Corte Costituzionale con 
		ordinanza della Sez. VI del Consiglio di Stato, in quanto il Consiglio 
		Nazionale degli Ingegneri si era costituito a tutela degli interessi 
		della categoria professionale degli Ingegneri. 
  
La 
		sentenza della Corte Costituzionale, ampiamente pubblicizzata anche 
		dagli organi di stampa, (cfr articolo a titolo Lavori pubblici, tariffe 
		valide – il Sole 24 ore del 31.10.2006) riveste particolare importanza 
		in quanto interviene sulle numerose controversie pendenti riguardanti le 
		aggiudicazioni di servizi di progettazione, con la conseguenza che 
		dovranno essere considerate anomale le offerte inferiori ai limiti 
		tariffari posti dal D.M. 04.04.2001, nonché sui bandi relativi ai 
		servizi di progettazione, che dovranno prevedere offerte economiche 
		calcolate secondo il citato decreto. 
  
La 
		sentenza rafforza inoltre la tesi che vede nel Decreto 
		legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei  
 
		contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
		delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e nelle norme che vi sono 
		confluite, tra le quali anche il D.M. 04 aprile 2001, un corpo normativo 
		autonomo, tale da poter ribadire che: 
–   le tariffe valide e di riferimento per i lavori pubblici sono 
		quelle di cui al D.M. 04 aprile 2001 che costituiscono dei minimi 
		inderogabili; 
–   la riduzione dei minimi tariffari per i lavori pubblici non può 
		superare il 20% ai sensi della Legge 155/89, in quanto questa non è 
		stata abrogata dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 cosiddetta Bersani. 
  
  
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				Il Presidente  | 
 
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 ( 
				Dott. Ing. Carlo Cingolani )  | 
 
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