Competenze Professionali Geometri
Allegato:
comunicazione_agli_iscritti_2006_02_20
com_del_inar_cass_2006_02_13
ORDINE DEGLI INGEGNERI |
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Ai Sig.ri Sindaci di tutti i Comuni
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Oggetto: |
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Il
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata,
come deliberato nella seduta del 13/02/06
considerato
·
che dal giorno 23 ottobre 2005,
i lavori di nuove opere o interventi sul patrimonio edilizio, devono
essere progettati ed eseguiti adottando criteri antisismici (tutto
il territorio italiano è divenuto zona sismica) nel rispetto della
normativa sismica del D.M. 14/09/05 o in alternativa della normativa
sismica previdente (D.M. 16/01/1996) per un periodo transitorio di 18
mesi;
- che
le nuovenorme tecniche per le costruzioni, entrate in vigore il 23
ottobre 2005, prevedono metodi di calcolo in cui i parametri da
considerare nellanalisi strutturale e le assai più complesse e
numerose analisi e verifiche da effettuare, investono scelte
progettuali di carattere architettonico da considerare già nella
fase di ideazione del manufatto e nella fase delle autorizzazioni; - che
il corretto funzionamento di una struttura non può più prescindere
dagli elementi non strutturali e persino dagli impianti al fine di
perseguire la sicurezza del fabbricato in tutte le sue componenti; (
vedi disposizioni in materia riportate nellOrdinanza 3274/2003 e
succede integrazioni e modificazioni ). - che
lapplicazione dei rigorosi criteri previsti nellOrdinanza
3274/2003 ha imposto agli Ordini degli Ingegneri di istituire corsi
di specializzazione e aggiornamento al fine di superare le
difficoltà introdotte dalla nuova normativa ; - che
in particolare la suddetta normativa sancisce lassoluta necessità
di conciliare aspetti progettuali con una corretta impostazione
architettonica e strutturale tali da garantire, in caso di sisma,
non solo la statica dellopera progettata ma la sua stessa
funzionalità; - che
le competenze professionali dei geometri sono sancite dal R.D. n.
274/29 il quale allart. 16 comma l) e comma m) esclude la
competenza dei geometri per progetti di civile abitazione e
capannoni industriali con struttura in cemento armato;
con l’obiettivo di:
tutelare la collettività attraverso il rispetto della competenza
professionale assicurando che la compilazione dei progetti e
Direzione Lavori sia affidata a chi abbia una adeguata preparazione,
condizione necessaria per la qualità della prestazione
professionale;- dare
un ausilio agli iscritti componenti delle Commissioni edilizie e
responsabili dei procedimenti;
esercitare un’azione preventiva al fine di evitare i contenziosi;
segnala per
opportuna informazione le recenti risoluzioni giurisprudenziali:
TAR LIGURIA
n. 333/97 confermata dal
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V
n. 7821 del 1/12/2003;
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II
CIVILE n. 5961 del 25 Marzo
2004;
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II
CIVILE n. 19821 del 04
Ottobre 2004;
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II
CIVILE n. 21185 del 5
Novembre 2004;
TAR MARCHE 223/96 del
20/03/1996, confermata con pronunce del CONSIGLIO DI STATO 6004/2004 e
6005/2004 in ndata 20/05/2004.
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II
CIVILE n. 3021 del 5 Febbraio
2005;
TAR LAZIO
n. 320 del 29/04/05 confermata dal
CONSIGLIO DI STATO
n. 4112 del 30/08/05;
In particolare:
Il TAR LIGURIA nellannullare la concessione edilizia rilasciata
dal Comune di La Spezia nel riaffermare il principio che non può essere
riconosciuta ai geometri la competenza a progettare capannoni
industriali in cemento armato ha rilevato: qualunque sia
laspetto preso in considerazione, sia per le dimensioni che per la
complessità dellopera, che per la sua destinazione, il progetto di un
capannone industriale quale quello commissionato, esuli dalla competenza
professionale di un geometra e debba essere progettato, cioè pensato
tecnicamente, da un soggetto in grado di poterne valutare tutti gli
aspetti strutturali, non sembrando logico che laspetto architettonico
di disinteressi delle soluzioni progettuali delle strutture portanti
dellopera realizzata;
La
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE con
sentenza n. n. 5961 del 25 marzo 2004, ribadisce che a norma dellart.
16, lettera m, del R.D. 11 febbraio 1929, n, 274, la competenza dei
geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste
costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino ladozione
anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di
eccezione si estende anche a queste strutture solo con riguardo alle
piccole costruzioni accessorie, nellambito di edifici rurali o
destinati alle industrie agricole, che non comportino particolari
operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino
pericolo per le persone, restando comunque esclusa la suddetta
competenza nellambito delle costruzioni in cemento armato, la cui
progettazione e direzione, qualunque ne sia limportanza, è, pertanto,
riservata solo agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi
albi professionali.
la
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE con
sentenza n. 19821 del 04 ottobre 2004 sancisce il principio che la
violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del
professionista stabiliti dalla legge professionale nella specie lart.
16 del R.D. 274/1929 che consente al geometra la progettazione, la
direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili determina la
nullità del contratto di opera professionale ex art. 1418 del codice
civile in relazione anche agli articoli 2229 e seguenti dello stesso
codice, con la conseguenza che il geometra non ha diritto ad alcun
compenso per lopera prestata.
la
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE con
sentenza n. 21185 del 5 novembre 2004 sancisce che con riferimento alle
competenze dei geometri in materia di progettazione, direzione e
vigilanza di modeste costruzioni civili, lart. 16 del R.D. 274/1929,
nel prevedere che i geometri non possono redigere progetti di
costruzioni che comportino limpiego di conglomerati cementizi, semplici
o armati, in strutture statiche portanti, si riferisce sia ai
progetti di massima che a quelli esecutivi, mentre nessun riscontro ha
nella legge la categoria del progetto architettonico.
La
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE con
sentenza n. 3021 de l 5 febbraio 2005 sancisce che i geometri non
possono progettare opere di carattere civile comportanti limpiego anche
soltanto parziale di elementi in cemento armato, sicché è vietata a
questa categoria di professionisti anche la progettazione di manufatti
isostatici, da realizzare per intero in conglomerato, senza interazione
con corpi di fabbrica in muratura tradizionale. Né, sul punto, è
possibile ritenere che le innovazioni introdotte nei programmi
scolastici degli istituti tecnici abbiano ampliato le competenze
professionali dei geometri, mediante linclusione tra le materie di
studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato.
Si tratta, infatti di disposizioni aventi oggetto e finalità ben diversi
da quelli delle norme che definiscono lambito consentito di esercizio
della professione.
Il TAR MARCHE con pronuncia 223 del20/03/1993, confermata dal
CONSIGLIO DI STATO sentenzia la non competenza di tecnici diplomatici
alla progettazione di due fabbricati industriali in comune di Macerata,
realizzabili con struttura in cemento armato, questa progettata da
Ingegnere, annullando conseguentemente le due relative concessioni
edilizie rilasciate dal Comune citato
Il TAR LAZIO con sentenza n. 320 del 29/04/05, confermata dal
CONSIGLIO DI STATO con ordinanza n. 4112 del 30/08/2005,
nellannullare una concessione edilizia per la realizzazione di un
villino unifamiliare, fa propria la tesi del ricorrente secondo cui il
concetto di piccole e modeste costruzioni, previsto dalla legge per
lindividuazione dellambito operativo riservato ai Geometri, non è
configurabile nel caso di costruzioni per civile abitazioni realizzate
in zona sismica, con struttura in cemento armato, ma solo nellipotesi
di manufatti realizzati con altri sistemi costruttivi (es. muratura).
Inoltre la sentenza ribadisce che la fondatezza del predetto motivo
di gravame non è ostacolata dalla circostanza addotta da controparte-
che, nella specie, il calcolo del cemento armato è stato operato da un
Ingegnere, dovendosi considerare la progettazione, affidata nella
specie ad un Geometra, un unicum inscindibile, riferibile solo al suo
autore, anche se questi si è avvalso per il calcolo delle strutture in
cemento armato di altri professionisti competenti, non sanandosi, in
ipotesi, il difetto di competenza del progettista titolare.
SOLLECITA E RICHIAMA
lattenzione delle SS.LL. onde vengano efficacemente attivati i dovuti e
puntuali controlli sulla correttezza del procedimento che presiede al
rilascio dei PERMESSI A COSTRUIRE e alle D.I.A.,
in particolare.
Alla verifica della regolarità dei progetti che vengono sottoposti,
specie per quanto afferisce al possesso del titolo professionale
idoneo e compatibile in capo al progettista o ai progettisti, al
fine di evitare fonti di responsabilità sia a carico della P.A., che
personalmente, per chi sia preposto o delegato al procedimento o ne
sia responsabile o ne sottoscriva gli atti relativi;
Alla verifica, sotto altro profilo, di presentazione o
sottoposizione di progetti a firme congiunte di tecnico diplomato
con tecnico laureato, ad evitare che possono risultare integrati gli
estremi del concorso in abuso;
Quanto sopra viene comunicato non solo a doverosa difesa dei diritti
propri della categoria, ma a protezione dellinteresse pubblico, alla
salvaguardia del profilo etico della professione e dei diritti del
cittadino.
Infine questo Ordine Professionale, nel rispetto di quanto sopra esposto,
con la ferma intenzione di tutelare sia i propri iscritti sia la
Committenza, pubblica e privata,
COMUNICA
che
attiverà ogni procedura atta a far valere i principi, in materia di
competenze professionali, sanciti dalle vigenti leggi e chiaramente
avvalorati da consolidata giurisprudenza.
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Il Presidente (Dott. Ing. Carlo Cingolani)
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